P. Q. M.
   Dichiara di ufficio, rilevante e non manifestamente  infondata,  in
 riferimento  all'art.  102  primo  e  secondo  comma, art. 3, art. 25
 secondo comma, art. 27 terzo  comma  della  Costituzione  nonche'  al
 principio costituzionale della ragionevolezza e non illogicita' della
 norma di legge, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 13-ter  comma terzo della legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata
 dalla legge 7 agosto 1992 n. 356. In via  gradata,  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13-ter terzo comma in relazione
 alla  competenza territoriale di questo tribunale di sorveglianza nei
 confronti  di  soggetti  collaboratori  di  giustizia,  titolari   di
 speciale programma di protezione ai sensi dell'art. 10, comma 1 legge
 15  marzo  1991  n.  82,  che siano detenuti in istituti penitenziari
 fuori del distretto della Corte di Appello  di  Roma  su  cui  questo
 tribunale ha giurisdizione;
   Sospende il presente giudizio;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda   alla   Cancelleria  di  notificare  la  presente  ordinanza
 all'interessato e al suo difensore, al Procuratore generale di  Roma,
 alla Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e
 di  comunicare  la  stessa  al  Presidente del Senato e al Presidente
 della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Roma, il 2 dicembre 1998
                          Il presidente: Longo
                                          Il giudice estensore: Poscia
 99C0151