P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., e 23 e seguenti della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 402 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica. Roma, addi' 5 novembre 1998 Il presidente: Tonini Il consigliere rel.: Fiale 99C0153