P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost., e 23 e seguenti della legge n. 87/1953;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 402 cod.  pen.,  per  contrasto
 con gli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione;
   Dispone la sospensione del giudizio ed ordina la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento della Repubblica.
     Roma, addi' 5 novembre 1998
                         Il presidente: Tonini
                                            Il consigliere rel.: Fiale
 99C0153