P. Q. M.
   Dichiara,  di  ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  168,  comma  1,
 c.p.,  per  violazione  dell'art. 3 della Costituzione nella parte in
 cui non prevede la revoca della terza sospensione condizionale  della
 pena concessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.;
   Sospende  il  presente  giudizio e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in causa e al pubblico ministero, nonche' al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Torre Annunziata, addi' 23 dicembre 1998
                      Il presidente: Palescandolo
                                         I giudici: Ottaviano - Grillo
 99C0175