P. Q. M. Dichiara, di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168, comma 1, c.p., per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede la revoca della terza sospensione condizionale della pena concessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torre Annunziata, addi' 23 dicembre 1998 Il presidente: Palescandolo I giudici: Ottaviano - Grillo 99C0175