P. Q. M. Dichiara inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi addotti, le dichiarazioni di ricusazione proposte da Colosi Antonella con istanza depositata in cancelleria il 1 luglio 1998 e da Colosi Pietro e Colosi Antonella, con istanza deposizata in cancelleria il 3 luglio 1998, nei confronti del dott. Raffaele Leonasi e dott. Pierucci Ferdinando; Solleva, ad istanza di parte, eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., per contrasto con il principio del giusto processo desumibile dagli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui la predetta norma non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia gia' emesso sentenza di condanna per fatti costituenti "parte" e "continuazione" di altri fatti oggetto di un successivo procedimento, pendente nello stesso grado avanti allo stesso giudice e nei confronti del medesimo imputato; Ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, per quanto di competenza; Sospende il presente procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale; Ordina altresi' alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza al Presidente del tribunale di Spoleto, per le determinazioni di sua competenza, e di notificarla al Procuratore generale in sede, alle due parti private interessate ed al loro difensore; Le ordina ulteriormente di notificarla al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in camera di consiglio, il 3 novembre 1998. Il presidente redattore: Medoro 99C0177