P. Q. M.
   Dichiara  inammissibili,  per  manifesta  infondatezza  dei  motivi
 addotti, le dichiarazioni di ricusazione proposte da Colosi Antonella
 con istanza depositata in cancelleria il 1 luglio 1998  e  da  Colosi
 Pietro e Colosi Antonella, con istanza deposizata in cancelleria il 3
 luglio  1998,  nei  confronti  del  dott.  Raffaele  Leonasi  e dott.
 Pierucci Ferdinando;
   Solleva,  ad  istanza  di  parte,   eccezione   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  34,  comma 2, c.p.p., per contrasto con il
 principio del giusto processo desumibile dagli artt. 3, primo comma e
 24, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui la  predetta
 norma  non  prevede  che non possa partecipare al giudizio il giudice
 che abbia gia' emesso sentenza  di  condanna  per  fatti  costituenti
 "parte"  e  "continuazione"  di  altri fatti oggetto di un successivo
 procedimento, pendente nello stesso grado avanti allo stesso  giudice
 e nei confronti del medesimo imputato;
   Ordina  alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  del presente
 procedimento alla Corte costituzionale, per quanto di competenza;
   Sospende il presente procedimento sino alla decisione  della  Corte
 costituzionale;
   Ordina   altresi'   alla  cancelleria  di  comunicare  la  presente
 ordinanza  al  Presidente  del   tribunale   di   Spoleto,   per   le
 determinazioni  di  sua  competenza,  e di notificarla al Procuratore
 generale in sede, alle due  parti  private  interessate  ed  al  loro
 difensore;
   Le  ordina ulteriormente di notificarla al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e di comunicarla ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in camera di consiglio, il 3 novembre 1998.
                    Il presidente redattore: Medoro
 99C0177