IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1755/1997 r.g.r. proposto da Casabona Francesca e Ghio Cristina, rappresentati e difesi dall'avv. M. Rossi, presso la stessa elettivamente domiciliate in Genova, via Malta, 4A/6, ricorrente. Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, viale B. Partigiane, 2, resistenti, per l'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/98, nonche' per l'annullamento di ogni atto preparatorio e presupposto nella parte in cui abbia subordinato l'iscrizione al primo anno di corso di laurea in medicina e chirurgia al superamento di una prova selettiva e comunque abbia limitato il numero di posti disponibili per l'anno accademico 1997/98 e segnatamente del d.m. M.U.R.S.T. 26 luglio 1997, (rectius: 21 luglio 1997, n. 245 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997) menzionato nel bando, della circolare del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 5 luglio 1997, del bando 1 agosto 1997 con cui l'Universita' di Genova facolta' di medicina e chirurgia ha indetto prove selettive per l'ammissione al corso di laurea medesimo, dello statuto dell'universita' degli studi, facolta' di medicina e chirurgia, occorrendo del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazione intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 15 gennaio 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi' l'avv. Rossi, per le ricorrenti e l'Avvocato dello Stato De Napoli, per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 10 ottobre 1997 Casabona Francesca e Ghio Cristina impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver deciso di iscriversi al corso di laurea in medicina e chirurgia e di aver appreso che gli organi universitari hanno deliberato di ammettere al suddetto corso di laurea un numero limitato di studenti, previo superamento di esame. Non essendo state incluse in posizione utile nella graduatoria dei candidati, le ricorrenti impugnano gli atti sopra elencati per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 33, 34 della Costituzione in relazione alla falsa applicazione dell'art. 9, legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997 n. 127. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, travisamento dei fatti, incompetenza. 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, d.P.R. 28 febbraio 1986 n. 95. Difetto di presupposti legittimanti. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria. 3) in subordine: derivata dall'illegittimita' costituzionale che affligge l'art. 9, legge n. 341/1990 (e s.m.i.) per violazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione. Le ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastate dall'amministrazione intimata, costituitasi in causa. Con ordinanza in data 23 ottobre 1997 l'istanza veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione Le riccorrenti, che intendono iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997/98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997. Formano oggetto del ricorso anche gli atti della Universita' di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per le ricorrenti), ma Collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che ritiene di dover sollevare. L'annullamento degli atti dell'Universita' di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si e' stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove pronunciato, si assicurerebbe al ricorrente un grado minore di tutela. I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli dell'Universita') trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997/98, nella Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio). In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il Collegio, peraltro dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione delle ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base al diritto di studio, garantito dagli art. 33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, via ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224 del r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante l'attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, all'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni: non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge. Ma tale principio non sembra al Collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e circolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quanto meno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte costituzionale 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale. Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.