Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, primo periodo della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), nonche' dell'articolo 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli, 3, 24 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0193