Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'articolo  4,  secondo  comma,  primo
 periodo  della  legge  20  marzo  1865,  n.  2248,  all. E (Legge sul
 contenzioso  amministrativo),  nonche'  dell'articolo  31  del  regio
 decreto  14  aprile  1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle
 disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle   entrate
 patrimoniali  dello  Stato), sollevata, in riferimento agli articoli,
 3, 24 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore del  Tribunale
 di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0193