Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata dal pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0203