Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982,
 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo  posta  e  di  comunicazioni  a
 mezzo  posta  connesse  con  la  notificazione  di  atti giudiziari),
 sollevata dal pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 5 marzo 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0203