P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 delle Costituzione e 23 della  legge  11  marzo
 1953,  n.  87,  deferisce  alla  Corte costituzionale la questione di
 legittimita' costituzionale del comma 2 lettera  a)  e  del  comma  4
 dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 cosi' come modificato col d.lgs.
 n.  360/1993,  nella  parte in cui consente di destinare a previdenza
 integrativa del personale  di  polizia  ivi  indicato  (nel  caso  di
 specie,   municipale),   una   parte   dei  proventi  delle  sanzioni
 amministrative  pecuniarie  previste  dal  codice  della  strada  per
 contrasto con l'art 97 della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale a cura della segreteria di questo tribunale;
   Ordina altresi' che, a cura della medesima segreteria, la  presente
 presente   ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed  al
 Presidente dei Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Sospende  il  giudizio  in  corso  introdotto  con  il  ricorso  in
 epigrafe.
   Cosi' deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 12  novembre
 1998.
                     Il presidente ff.: Mozzarelli
                                       Il consigliere rel. est.: Lelli
 99C0551