P. Q. M. Visti gli artt. 134 delle Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deferisce alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale del comma 2 lettera a) e del comma 4 dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 cosi' come modificato col d.lgs. n. 360/1993, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia ivi indicato (nel caso di specie, municipale), una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada per contrasto con l'art 97 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria di questo tribunale; Ordina altresi' che, a cura della medesima segreteria, la presente presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente dei Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sospende il giudizio in corso introdotto con il ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 1998. Il presidente ff.: Mozzarelli Il consigliere rel. est.: Lelli 99C0551