P. Q. M. Ritenuta la sussistenza dei presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituto dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Da mandato alla segreteria della sezione di trasmettere alta Corte costituzionale gli atti del giudizio unitamente alla presente ordinanza e di dare notifica della stessa alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 febbraio 1999. Il presidente: Elefante Il consigliere estensore: Polito 99C0552