P. Q. M.
   Ritenuta la sussistenza dei  presupposti  di  rilevanza  e  di  non
 manifesta    infondatezza,    solleva   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art.  11 della legge 6 giugno 1986, n. 251,  come
 sostituto dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, per contrasto
 con gli artt. 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione;
   Sospende il presente giudizio;
   Da  mandato alla segreteria della sezione di trasmettere alta Corte
 costituzionale  gli  atti  del  giudizio  unitamente  alla   presente
 ordinanza  e  di  dare  notifica  della  stessa  alle parti in causa,
 nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti  dei
 due rami del Parlamento.
     Cosi'  deciso  in  Roma, nella Camera di consiglio del 3 febbraio
 1999.
                        Il presidente: Elefante
                                      Il consigliere estensore: Polito
 99C0552