P. Q. M.
   Sospende il giudizio;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,   in   relazione   all'art.   3   della
 Costituzione,  dell'art.  14,  comma  3, d.-l. n. 90/1990 (convertito
 nella legge  n.    165/1990),  nella  relativa  disciplina  temporale
 concernente  la  modifica, introdotta con il precedente art. 1, comma
 1, lettera c);
   Dispone  che  gli  atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e
 che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e sia comunicata ai Presidenti dei due
 rami del Parlamento.
 Cosi' deciso in Roma, addi' 25 gennaio 1999.
                        Il presidente: Senofonte
                                           Il relatore cons.: De Musis
 99C0555