P. Q. M. Sospende il giudizio; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 14, comma 3, d.-l. n. 90/1990 (convertito nella legge n. 165/1990), nella relativa disciplina temporale concernente la modifica, introdotta con il precedente art. 1, comma 1, lettera c); Dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, addi' 25 gennaio 1999. Il presidente: Senofonte Il relatore cons.: De Musis 99C0555