P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n 87 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante - relativamente alle posizioni degli istanti, come in premesa indicati, - e non manifestamente infondata "la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio termine di fase, allorche' si verifichi la situazione descritta nel comma 2 di detto art. 303"; Sospende la decisione relativamente a tutte le istanze de libertate proposte e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli istanti, ai loro difensori, al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Santa Maria Capua Vetere, addi' 23 marzo 1999. Il presidente: (firma illeggibile) Il giudice estensore: (firma illeggibile) 99C0557