P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge  n  87  dell'11  marzo  1953,  dichiara
 rilevante  -  relativamente  alle  posizioni  degli  istanti, come in
 premesa indicati, - e non manifestamente infondata "la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  303/4 c.p.p., nella parte in
 cui non prevede che, oltre al superamento  del  termine  complessivo,
 possa  essere  causa di scarcerazione anche il superamento del doppio
 termine di fase, allorche' si verifichi la situazione  descritta  nel
 comma 2 di detto art. 303";
   Sospende la decisione relativamente a tutte le istanze de libertate
 proposte e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata agli istanti, ai loro difensori,  al  pubblico  ministero,
 nonche'  al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Santa Maria Capua Vetere, addi' 23 marzo 1999.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                             Il giudice estensore: (firma illeggibile)
 99C0557