P. Q. M.
   La sezione giurisdizionale della Corte dei  conti  per  la  regione
 Emilia-Romagna;
   Riuniti  in  rito  i  giudizi  indicati in epigrafe, per il ricorso
 iscritto al n. 1222/132.850/pensioni  militari  dichiara  cessata  la
 materia  del  contendere  per quanto concerne la riliquidazione della
 pensione e respinge il ricorso iscritto al n.  853/pensioni  militari
 del  registro  di segreteria, dichiarando manifestamente infondata la
 questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente
 con detto ricorso;
   Inoltre visti gli artt. 134 della Costituzione, 1,  della  legge  9
 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;
   Dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante  ai fini del
 decidere la presente  controversia  la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione
 -  del  comma  4  dell'art.  26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
 nella parte in cui prevede che le somme corrisposte al personale  del
 comparto  ministeri  per  effetto dell'inquadramento definitivo nelle
 qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge
 11 luglio  1980,  n.  312,  e  le  somme  liquidate  sui  trattamenti
 pensionistici  in  conseguenza dell'applicazione della sentenza della
 Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi ne' a
 rivalutazione monetaria;
   Dispone  che,  sospeso  in parte qua il giudizio in corso, gli atti
 siano trasmessi alla Corte costituzionale per  la  risoluzione  della
 predetta questione;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria della sezione, la presente
 sentenza parziale ed ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed
 al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche' comunicata ai
 Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.
     Cosi' deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 20 gennaio
 1999.
                 Il presidente f.f. estensore: Di Murro
 99C0560