P. Q. M. La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna; Riuniti in rito i giudizi indicati in epigrafe, per il ricorso iscritto al n. 1222/132.850/pensioni militari dichiara cessata la materia del contendere per quanto concerne la riliquidazione della pensione e respinge il ricorso iscritto al n. 853/pensioni militari del registro di segreteria, dichiarando manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente con detto ricorso; Inoltre visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la presente controversia la questione di illegittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - del comma 4 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui prevede che le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi ne' a rivalutazione monetaria; Dispone che, sospeso in parte qua il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della predetta questione; Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente sentenza parziale ed ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 1999. Il presidente f.f. estensore: Di Murro 99C0560