P. Q. M.
   Dichiara  cessata  la materia del contendere per quanto concerne la
 riliquidazione della  pensione  di  riversibilita'  della  ricorrente
 sig.ra D'Ambrosio Pierina;
   Visti  gli  artt. 134 della Costituzione, 1, della legge 9 febbraio
 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;
   Dichiara non manifestamente  infondata  e  rilevante  ai  fini  del
 decidere  la  presente  controversia  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  -  per  violazione  degli  articoli  3  e  24   della
 Costituzione - del comma 4 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998,
 n.  448,  nella  parte  in  cui  prevede  che le somme corrisposte al
 personale  del  comparto  ministeri  per  effetto  dell'inquadramento
 definitivo  nelle  qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo
 comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme  liquidate  sui
 trattamenti  pensionistici  in  conseguenza  dell'applicazione  della
 sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991, non danno luogo ad
 interessi ne' rivalutazione monetaria;
   Dispone che, sospeso in parte qua il giudizio in  corso,  gli  atti
 siano  trasmessi  alla  Corte costituzionale per la risoluzione della
 predetta questione;
   Ordina che, a cura della  segreteria  della  sezione,  la  presente
 sentenza  parziale  e ordinanza sia notificata alle parti in causa ed
 al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  comunicata  ai
 Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.
   Cosi'  deciso  in Bologna, nella Camera di consiglio del 14 gennaio
 1999.
                          Il presidente: Coco
                                                 L'estensore: Pagliara
 99C0561