P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, legge 2 marzo 1949, n. 143 (tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti), nella parte in cui prevede che, nell' ipotesi di recesso del cliente dal rapporto di opera intellettuale, rimane salvo il diritto del professionista (ingegnere o architetto) al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinche' sia risolta la prospettata questione di legittimita' costituzionale; Sospende il giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Potenza, addi' 14 maggio 1998. Il presidente: Borraccia Il giudice estensore: De Angelis 99C0576