P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Ritenuta rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  relazione
 all'art.   3   della   Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 10, secondo comma, legge 2  marzo  1949,  n.
 143 (tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti), nella
 parte  in  cui  prevede che, nell' ipotesi di recesso del cliente dal
 rapporto  di  opera  intellettuale,  rimane  salvo  il  diritto   del
 professionista   (ingegnere   o  architetto)  al  risarcimento  degli
 eventuali maggiori danni, quando la  sospensione  non  sia  dovuta  a
 cause dipendenti dal professionista stesso;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 affinche'  sia  risolta  la  prospettata  questione  di  legittimita'
 costituzionale;
   Sospende il giudizio;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente  del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
 dei deputati.
     Potenza, addi' 14 maggio 1998.
                        Il presidente: Borraccia
                                      Il giudice estensore: De Angelis
 99C0576