P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg., legge 22 marzo 1953, n. 87;
   Ritiene  rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli
 artt. 3 e 24 secondo e terzo comma della Costituzione,  la  questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 9 legge 30 luglio 1990, n.
 217 per i profili di cui in parte motiva;
   Sospende il presente procedimento;
   Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente
 ordinanza  alle  parti,  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
 per la comunicazione della stessa  ai  Presidenti  delle  Camere  del
 Parlamento.
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa
 estrazione di copia da mantenere presso l'ufficio rimettente.
     Locri, addi' 9 aprile 1999.
                         Il presidente: Ielasi
                                          Il giudice relatore: Capito'
 99C0577