P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg., legge 22 marzo 1953, n. 87; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 secondo e terzo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 legge 30 luglio 1990, n. 217 per i profili di cui in parte motiva; Sospende il presente procedimento; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa estrazione di copia da mantenere presso l'ufficio rimettente. Locri, addi' 9 aprile 1999. Il presidente: Ielasi Il giudice relatore: Capito' 99C0577