P. Q. M.
   Visto l'art. 134, Cost.;
   Visto l'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  solleva,  di
 ufficio,  questione  di  illegittimita'  costituzionale del combinato
 disposto degli artt. 71 (primo, terzo e quinto comma) e 74  (primo  e
 secondo comma), della legge n. 184/1983, in relazione agli artt. 264,
 comma  2,  c.c.;  295, c.p.c.; 8, della legge n. 184/1983; 567, c.p.,
 nei sensi indicati nella motivazione, per contrasto con gli artt.  2,
 3,  30  e 31 Cost., e con tutti gli altri articoli della Costituzione
 violati dalla disciplina censurata.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso.
   Ordina  che  a  cura  della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia  notificata  alle  parti  in
 causa  ed  al  p.m.  in  sede nonche' al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata  anche  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
     L'Aquila, addi' 25 marzo 1999.
                    Il presidente estensore: Manera
 99C0581