P. Q. M. Visto l'art. 134, Cost.; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, di ufficio, questione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 71 (primo, terzo e quinto comma) e 74 (primo e secondo comma), della legge n. 184/1983, in relazione agli artt. 264, comma 2, c.c.; 295, c.p.c.; 8, della legge n. 184/1983; 567, c.p., nei sensi indicati nella motivazione, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., e con tutti gli altri articoli della Costituzione violati dalla disciplina censurata. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al p.m. in sede nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. L'Aquila, addi' 25 marzo 1999. Il presidente estensore: Manera 99C0581