P. Q. M.
   Visto l'art. 134 della Costituzione;
   Visto l'art. 23 della legge  11  marzo  1953,  n.  87  solleva,  di
 ufficio,  questione  di  illegittimita'  costituzionale del combinato
 disposto degli artt. 71 (commi 1, 3, 5) e 74 (commi primo e secondo),
 della legge n. 184/1983, in relazione agli artt. 264, comma  2  c.c.;
 295 c.p.c.; 1 e 8 della legge n. 184/1983; 567 c.p.; 38, comma primo,
 d.a.c.c.  in  relazione  all'art.  269  c.c.  e 737 c.p.c., nei sensi
 indicati nella motivazione, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31
 della Costituzione e con tutti gli altri articoli della  Costituzione
 violati dalla disciplina censurata;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a cura della  cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale sia notificata alle parti in
 causa ed al p.m. in sede nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  comunicata  anche  ai  Presidenti  delle  due Camere del
 Parlamento.
     L'Aquila, addi' 7 aprile 1999
                    Il presidente estensore: Manera
 99C0582