per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 15, comma 4-septies della
 legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove  disposizioni  per  la  prevenzione
 della  delinquenza  di  tipo  mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
 manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall'art. 1
 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia  di  elezioni  e
 nomine   presso   le  regioni  e  gli  enti  locali),  sollevata,  in
 riferimento agli articoli 3, 4, 24, secondo comma, 27, secondo comma,
 35,  36  e  97,  primo  comma,  della  Costituzione,  dal   Tribunale
 amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0602