Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 33,  lettera  a),  punto  4,  della
 legge  24  dicembre  1993,  n.  537 (Interventi correttivi di finanza
 pubblica), e 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.
 509  (Attuazione  della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della
 legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di  trasformazione  in
 persone  giuridiche  private di enti gestori di forme obbligatorie di
 previdenza e assistenza), sollevata in riferimento agli artt.  2,  3,
 18  e  38 della Costituzione dal pretore di Modena con l'ordinanza di
 cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
                                                              Allegato
 (Reg. ord. n. 795 del 1997)
       Ordinanza letta nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999.
   Visti  gli  atti  d'intervento della Cassa nazionale del Notariato,
 della  Cassa  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  a  favore  di
 ragionieri  e periti commerciali, dell'Ente nazionale di previdenza e
 assistenza per i  consulenti  del  lavoro,  dell'ENPAV,  della  Cassa
 nazionale di previdenza e assistenza forense, della Cassa italiana di
 previdenza   ed   assistenza   di   Geometri  liberi  professionisti,
 dell'Associazione enti previdenziali privati nonche' dell'ENPAIA;
   Ritenuto che la sollevata questione  di  legittimita'  concerne  la
 specifica  situazione  in  cui si trovano i ricorrenti nel giudizio a
 quo tutti dipendenti delle Aziende unita'  sanitarie  locali,  tenuti
 alla contribuzione in favore dell'ONAOSI (oltre che a quella INADEL);
   Considerato che un generico interesse di fatto non e' sufficiente a
 legittimare    l'intervento,   occorrendo   invece   una   situazione
 individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del  giudizio  di
 costituzionalita'  sia  destinato  ad  incidere  direttamente  su una
 posizione giuridica propria della parte intervenuta (v.  sentenza  n.
 421 del 1995 ed ordinanza allegata alla sentenza n. 248 del 1997);
     che  nella  specie  gli  enti intervenuti vantano un interesse il
 quale, anche la' dove qualcuno di essi annovera iscritti  soggetti  a
 doppia  contribuzione,  e' soltanto riflesso ed eventuale rispetto al
 thema decidendum.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  l'intervento  della  Cassa  nazionale  del
 notariato,  della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore
 di ragionieri e periti commerciali, dell'Ente nazionale di previdenza
 e assistenza per i Consulenti del  lavoro,  dell'ENPAV,  della  Cassa
 nazionale di previdenza e assistenza forense, della Cassa italiana di
 previdenza   ed   assistenza   di   Geometri  liberi  professionisti,
 dell'Associazione enti previdenziali privati nonche' dell'ENPAIA.
                        Il Presidente: Granata
 99C0610