Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a), punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione dal pretore di Modena con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola Allegato (Reg. ord. n. 795 del 1997) Ordinanza letta nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999. Visti gli atti d'intervento della Cassa nazionale del Notariato, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, dell'ENPAV, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, della Cassa italiana di previdenza ed assistenza di Geometri liberi professionisti, dell'Associazione enti previdenziali privati nonche' dell'ENPAIA; Ritenuto che la sollevata questione di legittimita' concerne la specifica situazione in cui si trovano i ricorrenti nel giudizio a quo tutti dipendenti delle Aziende unita' sanitarie locali, tenuti alla contribuzione in favore dell'ONAOSI (oltre che a quella INADEL); Considerato che un generico interesse di fatto non e' sufficiente a legittimare l'intervento, occorrendo invece una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di costituzionalita' sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (v. sentenza n. 421 del 1995 ed ordinanza allegata alla sentenza n. 248 del 1997); che nella specie gli enti intervenuti vantano un interesse il quale, anche la' dove qualcuno di essi annovera iscritti soggetti a doppia contribuzione, e' soltanto riflesso ed eventuale rispetto al thema decidendum. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile l'intervento della Cassa nazionale del notariato, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del lavoro, dell'ENPAV, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, della Cassa italiana di previdenza ed assistenza di Geometri liberi professionisti, dell'Associazione enti previdenziali privati nonche' dell'ENPAIA. Il Presidente: Granata 99C0610