Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi
     a)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 5, primo
 comma, lettera a) della legge della Regione Siciliana 6  marzo  1976,
 n.  25  (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento
 professionale nell'industria), nella  parte  in  cui  prevede  che  i
 magistrati della Corte dei conti nominati come membri dei collegi dei
 revisori  debbano  essere  scelti  fra  quelli  in servizio presso le
 sezioni per la Regione Siciliana;
     b) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  22  della
 legge  della  Regione  Siciliana  14  settembre 1979, n. 212, recante
 "Norme riguardanti l'Ente  di  sviluppo  agricolo  (ESA),  l'Istituto
 regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti
 (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC),
 la  Cassa  regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e
 l'Ente acquedotti siciliani (EAS)", nella parte in  cui  prevede  che
 anche  i  magistrati  della  Corte  dei conti chiamati a far parte di
 organi collegiali di controllo di  enti  pubblici  regionali  debbono
 essere nominati tra quelli in servizio nel territorio della Regione;
     c)   dichiara   non   fondate   le   questioni   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera  a  -  salvo  quanto
 disposto sopra, al capo a - e terzo comma, della predetta legge della
 Regione  Siciliana 6 marzo 1976, n. 25, e dell'art. 15 della predetta
 legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n.  212,  sollevate,
 in  riferimento  agli  articoli 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della
 Costituzione, nonche' agli articoli 14, 17 e 23 dello  statuto  della
 Regione  Siciliana,  dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
 Regione Siciliana con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0620