Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: 1) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13-ter del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 13 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13-ter, comma 3, del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal d.-l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992, sollevata, con riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 3, 27, terzo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con le tre ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0623