Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     1)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  13-ter  del  d.-l.  15  gennaio 1991, n. 8
 (Nuove  misure  in  materia  di  sequestri  di  persona  a  scopo  di
 estorsione  e  per  la  protezione  di  coloro che collaborano con la
 giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
 n 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti  al
 nuovo  codice  di  procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
 criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, nella  legge  7
 agosto  1992,  n.  356,  sollevata, con riferimento agli artt. 3, 27,
 terzo comma, e 13 della Costituzione, dal Tribunale  di  sorveglianza
 di Torino con l'ordinanza in epigrafe;
     2)   dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 13-ter, comma 3, del d.-l. 15 gennaio  1991,
 n.  8,  convertito,  con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n.
 82,  aggiunto  dal  d.-l.  n.   306   del   1992,   convertito,   con
 modificazioni,   nella   legge   n.  356  del  1992,  sollevata,  con
 riferimento agli artt. 102, primo  e  secondo  comma,  3,  27,  terzo
 comma,  e  25,  secondo  comma,  della Costituzione, dal Tribunale di
 sorveglianza di Roma, con le tre ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0623