Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondata   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  28  della  legge 27 dicembre
 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica),
 sollevata, con le ordinanze in epigrafe, dalla Commissione tributaria
 provinciale  di  Ancona,  in  riferimento  agli artt. 3, 24, 53 e 102
 della Costituzione, dalla    Commissione  tributaria  provinciale  di
 Pisa,  in  riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione,
 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, in riferimento
 all'art.  3  della   Costituzione,   dalla   Commissione   tributaria
 provinciale  di  Parma, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma,
 101, secondo comma, 102, primo comma, e  108,  secondo  comma,  della
 Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Viterbo, in
 riferimento  agli  artt.  3,  24,  97 e 113 della Costituzione, dalla
 Commissione tributaria provinciale di  Torino,  in  riferimento  agli
 artt.  3  e 101, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione
 tributaria provinciale di Genova, in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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