Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma  2,  del
 codice  di  procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
 primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal  pretore
 di  Trani,  sezione  distaccata  di Andria, e dal pretore di Venezia,
 sezione distaccata di Dolo, con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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