ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale delle leggi della Regione Lombardia, riapprovate il 17 settembre 1997, recanti a) "Norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Oglio Sud"; b) "Norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Adda Nord"; c) "Norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda bresciano"; d) "Norme transitorie per il Parco regionale delle Orobie valtellinesi", promossi con quattro ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri notificati il 10 ottobre 1997, depositati in cancelleria il 18 successivo ed iscritti ai nn. 63, 64, 65 e 66 del registro ricorsi 1997. Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore Fernanda Contri. Ritenuto che, con quattro ricorsi di analogo contenuto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato quattro leggi della Regione Lombardia, approvate dal Consiglio regionale il 30 luglio 1997, rinviate dal Commissario del Governo e riapprovate tutte il 17 settembre 1997 a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali, recanti, rispettivamente, "Norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Oglio Sud"; "Norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Adda Nord"; "Norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda bresciano"; "Norme transitorie per il Parco regionale delle Orobie valtellinesi"; che le leggi impugnate modificano l'art. 13, comma 5, della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86: "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale" e regime transitorio per l'esercizio dell'attivita' venatoria), apportando la cartografia con la quale vengono provvisoriamente individuate le zone da destinare a "parco naturale" nelle quattro aree citate (zone che la normativa lombarda distingue dalle restanti aree dei parchi regionali, sottoponendo le prime al regime di tutela previsto dalla legge quadro nazionale e le seconde ad un regime meno vincolistico); che in tal modo, secondo la difesa erariale, dette norme anticiperebbero gli effetti che deriveranno dall'approvazione dei piani territoriali di coordinamento e, in particolare, consentirebbero transitoriamente la caccia all'interno dei suddetti parchi regionali; che pertanto contrasterebbero con l'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) e con l'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che invece prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi regionali e sarebbero censurabili sotto i profili della irragionevolezza, della disparita' di trattamento e del contrasto con i princi'pi generali della citata legge n. 394 del 1991; che la Regione Lombardia non si e' costituita nei presenti giudizi; che successivamente l'Avvocatura dello Stato, con quattro istanze presentate il 28 aprile 1999, ha chiesto che in tutti e quattro i giudizi sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto disposto dalla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 38 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996, n. 32). Questa ha abrogato l'intero art. 13, comma 5, della legge regionale n. 32 del 1996, che era oggetto di modifica parziale da parte delle norme impugnate, ed ha stabilito che, sino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento, le aree oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi regionali coincidono con le riserve naturali e con le aree a parco naturale comprese nei piani territoriali di coordinamento gia' adottati o proposti dagli enti gestori fino a quel momento; che, infine, con quattro atti depositati il 4 maggio 1999, l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato di rinunciare a tutti i ricorsi. Considerato che, in assenza di parti costituite, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.