P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenute non manifestamente infondate e rilevanti per il processo in corso le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli: 2909 c.c., nella interpretazione delineata in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; 619 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Spoleto, addi' 23 marzo 1999 Il giudice: Pierucci 99C0727