P.Q.M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenute  non  manifestamente infondate e rilevanti per il processo
 in corso le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli:
     2909 c.c., nella interpretazione delineata  in  motivazione,  per
 contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
     619 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Dispone  la  trasmissione degli atti del presente procedimento alla
 Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso;
   Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza  al
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, della Camera dei deputati e
 del Senato della Repubblica.
     Spoleto, addi' 23 marzo 1999
                          Il giudice: Pierucci
 99C0727