ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181,
 182  e  183,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
 razionalizzazione  della  finanza pubblica), promossi con 5 ordinanze
 emesse il 17 aprile, il 19 giugno e il 24 ottobre  (n.  3  ordinanze)
 1997 dal pretore di Nocera Inferiore, rispettivamente iscritte ai nn.
 46,  228,  267,  268  e  269 del registro ordinanze 1998 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 15 e 17, prima serie
 speciale, dell'anno 1998.
   Visti gli atti  di  costituzione  dell'INPS  nonche'  gli  atti  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 giugno 1999 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che - nel corso di tre giudizi instaurati per ottenere  la
 ricostruzione  dei  relativi  trattamenti  pensionistici in base alla
 sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - il  pretore  di
 Nocera  Inferiore,  con  altrettante  ordinanze di identico contenuto
 tutte emesse il 24 ottobre 1997 (r.o. nn. 267, 268 e 269  del  1998),
 ha  sollevato  questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
 commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
 razionalizzazione della finanza pubblica);
     che,   secondo   il   rimettente,   la   censurata  disciplina  -
 sopravvenuta nelle  more  dei  giudizi  e  contenente  una  serie  di
 disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme
 maturate  dagli  aventi diritto in applicazione della citata sentenza
 della Corte  costituzionale  n.  495  del  1993  e  della  successiva
 sentenza  n.  240  del 1994 - viola:   a) gli artt. 3, 102, 103 e 104
 Cost., nella parte in cui, al comma 181, prevede il  pagamento  delle
 somme  dovute  mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di
 Stato; b) l'art. 24 Cost., nella parte in cui, sempre al  comma  181,
 prevede   che   tale   pagamento   avvenga   sulla  base  di  elenchi
 riepilogativi che gli Enti provvederanno annualmente  ad  inviare  al
 Ministero del tesoro; c) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma
 182,   esclude   che   nella   determinazione  dell'importo  maturato
 concorrano interessi e rivalutazione; d) gli artt.  24  e  25  Cost.,
 nella  parte in cui, al comma 183, prevede l'estinzione d'ufficio dei
 giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;
     che nel corso di due  giudizi  analoghi,  lo  stesso  pretore  di
 Nocera  Inferiore,  con  altrettante  ordinanze di identico contenuto
 emesse il 17 aprile (r.o. n. 46 del 1998) ed il 19 giugno 1997  (r.o.
 n.      228   del  1998),  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
 costituzionale del citato art. 1, commi 181, 182 e 183,  della  legge
 n. 662 del 1996;
     che,  a  giudizio  del  rimettente, la norma impugnata si pone in
 contrasto: a) con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al  comma  181,
 prevede  il pagamento delle somme dovute in sei annualita' e mediante
 assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b) con l'art.  3
 Cost., nella parte in cui, al comma  182,  esclude  che  sulle  somme
 dovute  siano corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; c) con
 gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in  cui,  sempre  al  comma  182,
 sancisce l'esclusione del rimborso agli eredi non aventi diritto alla
 pensione  di  reversibilita';  d) con l'art. 24 Cost., nella parte in
 cui  dispone  l'estinzione  d'ufficio  dei  giudizi   pendenti,   con
 compensazione delle spese di lite;
     che,  in  tutti  i  giudizi,  e'  intervenuto  il  Presidente del
 Consiglio dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso    dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato, concludendo per l'inammissibilita' ovvero per
 l'infondatezza delle sollevate questioni;
     che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 46, 228 e 267 del 1998, si
 e'  costituito  l'INPS,  concludendo  per  la  non  fondatezza  delle
 sollevate questioni.
   Considerato  che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che   la   normativa   impugnata   dal   rimettente   e'   stata,
 successivamente   alla   proposizione   degli  odierni  incidenti  di
 costituzionalita', in vari punti modificata;
   che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79,  convertito  in
 legge   28  maggio  1997,  n.  140,  e'  intervenuto  sul  denunciato
 meccanismo di rimborso dei relativi  crediti  mediante  emissione  di
 titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur
 se con le medesime cadenze temporali;
     che,  inoltre,  la  legge  23  dicembre 1998, n. 448, ha previsto
 l'erogazione di una somma pari  al  5%  a  titolo  d'interessi  sugli
 arretrati  maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli  arretrati,
 degli   eredi   dell'interessato   anche   allorche'  il  decesso  di
 quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo  1996  (art.  36,
 comma 2);
     che,  infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
 la portata applicativa della  c.d.  clausola  di  salvezza  contenuta
 nell'art.  1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
 interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi  da  questa
 norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
 materia;
     che,  cosi'  disponendo,  il  legislatore  ha notevolmente inciso
 sulla normativa denunciata,  e  dunque  il  giudice  rimettente  deve
 procedere  ad  una  nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
 questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999);
     che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti  al
 giudice stesso.