ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito della
 circolare  del  Ministero  delle  risorse  agricole,   alimentari   e
 forestali  n.  6  del  18  aprile 1997, avente ad oggetto "Attuazione
 delle disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune  dei
 mercati nel settore degli ortofrutticoli. Regolamento CE n. 2200/1996
 del  Consiglio  del  28  ottobre  1996  e  successivi  regolamenti di
 applicazione della Commissione", promosso con ricorso  della  Regione
 Veneto, notificato il 18 luglio 1997, depositato in cancelleria il 23
 successivo ed iscritto al n.  41 del registro conflitti 1997.
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore
 Gustavo Zagrebelsky;
   Udito l'avv. Fabio Lorenzoni per la Regione Veneto.
                           Ritenuto in fatto
   Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Veneto
 ha  sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, in relazione
 alla circolare del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
 forestali  del  18  aprile  1997,  n.  6  (pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale del 30 maggio 1997, n. 124), avente a  oggetto  "Attuazione
 delle  disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei
 mercati agricoli nel settore degli ortofrutticoli. Regolamento CE  n.
 2200/1996  del Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi regolamenti
 di applicazione della  Commissione",  per  violazione  dell'art.  71,
 lettera b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; degli artt. 2, 12 e 17
 della  legge  23 agosto 1988, n. 400; degli artt. 4 e 5 della legge 9
 marzo 1989, n. 86; dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997,
 n. 143;  degli  artt.  97  e  118  della  Costituzione;  nonche'  del
 principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.
   Nel   dare   attuazione   alle   norme   comunitarie   sulla  nuova
 organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli, la
 circolare in questione  avrebbe  demandato  a  livello  regionale  il
 riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  e la vigilanza
 sulle stesse, nonche' la disciplina sugli  interventi  di  mercato  e
 sulle  modalita'  di controllo.  Trattandosi, tuttavia, di materia di
 competenza statale (in base all'art. 71, lettera b),  del  d.P.R.  n.
 616  del  1977  e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 143
 del  1997),  si  sarebbe  in  presenza  di  una  delega  di  funzioni
 amministrative  alle regioni che sarebbe dovuta avvenire con legge, e
 non con circolare, secondo il disposto dell'art. 118, secondo  comma,
 della Costituzione.
   La   circolare   si  presenterebbe  poi  come  un  vero  e  proprio
 "regolamento di indirizzo e  coordinamento"  e,  come  tale,  avrebbe
 dovuto  rispettare  la  normativa  che  disciplina gli atti di natura
 regolamentare e il recepimento degli atti comunitari (artt.  2  e  17
 della  legge  n. 400 del 1988; art. 5, comma 2, della legge n. 86 del
 1989), che assumerebbero pertanto il carattere  di  norme  interposte
 nel  giudizio  di  fronte alla Corte costituzionale. La circolare, al
 contrario, non costituisce una figura autonoma e determinata di  atto
 amministrativo,  ma  un  mezzo di comunicazione o notificazione di un
 atto a carattere normativo o, comunque,  generale.  La  circolare  in
 questione,  anziche' limitarsi a coordinare l'attivita' degli uffici,
 appare volta a regolare nel dettaglio il mercato  nel  settore  degli
 ortofrutticoli.
   Sarebbe  violato  anche il principio di leale collaborazione tra lo
 Stato e le regioni, non essendo stata la circolare preceduta  da  una
 previa intesa, anche alla luce dell'art. 2 del decreto legislativo n.
 143  del 1997: in particolare, il raccordo avrebbe dovuto realizzarsi
 in sede di Conferenza permanente Stato-regioni,  ai  sensi  dell'art.
 12 della legge n. 400 del 1998.
                         Considerato in diritto
   La  Regione  Veneto solleva conflitto di attribuzione nei confronti
 dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero delle  risorse
 agricole, alimentari e forestali del 18 aprile 1997, n. 6 (Attuazione
 delle  disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei
 mercati agricoli nel settore degli ortofrutticoli. Regolamento CE  n.
 2200/1996  del Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi regolamenti
 di applicazione della  Commissione),  per  violazione  dell'art.  71,
 lettera b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; degli artt. 2, 12 e 17
 della  legge  23 agosto 1988, n. 400; degli artt. 4 e 5 della legge 9
 marzo 1989, n. 86; dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997,
 n. 143;  degli  artt.  97  e  118  della  Costituzione;  nonche'  del
 principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni.
   Nelle  more  del  giudizio  e' entrata in vigore la legge 24 aprile
 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dalla   appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  Legge
 comunitaria  1995-1997),  il  cui  art.  40,  dando   attuazione   ai
 regolamenti  CE  n.    2200/1996  e n. 2201/1996 del Consiglio del 28
 ottobre 1996, stabilisce  che:  a)  il  Ministero  per  le  politiche
 agricole   e'   l'autorita'   nazionale   preposta  al  coordinamento
 dell'attuazione  dei  regolamenti   in   questione   e   responsabile
 dell'attivita'  di  controllo;  b)  le  modalita'  dei  controlli  da
 effettuare da parte delle regioni  e  delle  province  autonome  sono
 definite   con  decreto  ministeriale,  d'intesa  con  la  Conferenza
 permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
 autonome   di  Trento  e  di  Bolzano;  c)  il  riconoscimento  delle
 organizzazioni dei  produttori  e'  operato  dalle  regioni  o  dalle
 province autonome.
   Essendo  tale disposizione venuta a sostituire la normativa oggetto
 del presente conflitto e non risultando che  la  circolare  impugnata
 abbia  prodotto effetti, deve constatarsi la cessazione della materia
 del contendere.