Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   delle
 questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2, del
 codice di procedura penale, nel testo modificato  dall'art.  2  della
 legge  16  luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice
 penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli  289,  416  e
 555  del  codice  di procedura penale), sollevate, rispettivamente in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione e agli artt. 3 e  24  della
 Costituzione, dal pretore di Montepulciano e dal pretore di Roma, con
 le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0783