Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), sollevate, rispettivamente in riferimento all'art. 3 della Costituzione e agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Montepulciano e dal pretore di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999. Il cancelliere: Fruscella 99C0783