Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   delle
 questioni di legittimita' costituzionale:
     a)  degli  artt.  459  e seguenti del codice di procedura penale,
 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della  Costituzione,  dal
 pretore di Catania, con le ordinanze in epigrafe;
     b)  degli  artt.  459  e seguenti del codice di procedura penale,
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97  della  Costituzione,
 dal  pretore  di  Catania  -  sezione  distaccata  di  Paterno',  con
 l'ordinanza in epigrafe;
     c) dell'art. 459 del codice di procedura  penale,  sollevate,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  24 della Costituzione, dal pretore di
 Patti e dal pretore di Patti - sezione distaccata  di  Naso,  con  le
 ordinanze in epigrafe;
     d) degli artt. 459 del codice di procedura penale e 2 della legge
 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale,
 in  materia  di  abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del
 codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt.   3
 e  24  della Costituzione, dal pretore di Firenze, con l'ordinanza in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0784