Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale: a) degli artt. 459 e seguenti del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal pretore di Catania, con le ordinanze in epigrafe; b) degli artt. 459 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal pretore di Catania - sezione distaccata di Paterno', con l'ordinanza in epigrafe; c) dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Patti e dal pretore di Patti - sezione distaccata di Naso, con le ordinanze in epigrafe; d) degli artt. 459 del codice di procedura penale e 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999. Il cancelliere: Fruscella 99C0784