Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  11,
 ultimo  periodo,  del  d.-l.  21  ottobre  1996, n. 535 (Disposizioni
 urgenti  per  i  settori  portuale,   marittimo,   cantieristico   ed
 armatoriale,  nonche'  interventi  per assicurare taluni collegamenti
 aerei), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre  1996,
 n. 647, nella parte in cui, stabilendo che le competenze spettanti ai
 lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali non sono
 soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari, esclude in caso
 di ritardo ingiustificato la liquidazione di qualsiasi somma a titolo
 di rivalutazione monetaria e di interessi.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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