P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di cui all'art. 56, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che la compensazione non abbia luogo se il creditore ha acquistato il credito per atti tra vivi nell'anno anteriore al fallimento anche se il credito e' scaduto. Sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale; Dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale e ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e alla Presidenza del Consiglio, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Milano, addi' 28 giugno 1999 Il giudice est.: Fabiani 99C0981