P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale di cui all'art. 56,  secondo  comma,  del
 r.d.   16   marzo  1942,  n.  267,  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione nella parte in cui non prevede che la compensazione  non
 abbia  luogo  se  il  creditore ha acquistato il credito per atti tra
 vivi nell'anno  anteriore  al  fallimento  anche  se  il  credito  e'
 scaduto.
   Sospende  il  presente  giudizio  sino  alla  decisione della Corte
 costituzionale;
   Dispone la trasmissione degli atti  alla  cancelleria  della  Corte
 costituzionale e ordina che la presente ordinanza sia notificata alle
 parti   e  alla  Presidenza  del  Consiglio,  nonche'  comunicata  ai
 Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
     Milano, addi' 28 giugno 1999
                        Il giudice est.: Fabiani
 99C0981