IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 134 e 892/1998
 proposti  da  De Paoli Maurizio, rappresentato e difeso dall'avvocato
 Stefano  Betti  ed  elettivamente  domiciliato  in   Genova,   piazza
 Portello, 1/5, ricorrente;
   Contro  il  Ministero  della  difesa,  in  persona  del Ministro in
 carica,  rappresentato  e   difeso   dall'Avvocatura   dello   Stato,
 domiciliataria  ex  lege  c/o  i  suoi  uffici in Genova, via Brigate
 Partigiane, 2, resistente, per l'annullamento:
     quanto al ricorso rgr. 134/1998:
      del provvedimento prot. n. SA/1732/Al/mil -  commissione  medica
 di  II  istanza  del  29 novembre 1997 che ha giudicato il ricorrente
 "non idoneo permanentemente  al  S.m.I.  ed  al  servizio  d'istituto
 nell'Arma dei  Carabinieri.
     quanto al ricorso rgr. 892/1998:
      del  provvedimento  prot.  n.  18123 del 17 marzo 1998 divisione
 III,  Difeoperai  che  nega  l'applicazione   al   ricorrente   delle
 disposizioni  di  cui  al  d.P.R  n.  339/1982  anche  ai carabinieri
 riconosciuti non idonei permanente- mente al servizio militare  e  di
 istituto.
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
 intimata in entrambe le impugnative;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi  alla  pubblica  udienza  del  18  marzo  1999,  relatore  il
 consigliere Roberto Pupilella, gli avvocati delle parti costituite;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con due distinti ricorsi regolarmente notificati  e  depositati  il
 sig.  De  Paoli,  chiedeva l'annullamento degli atti epigrafati con i
 quali l'amministrazione lo aveva dapprima  giudicato  permanentemente
 inidoneo   al   servizio   militare  incondizionato  ed  al  servizio
 d'istituto  nell'Arma  dei  Carabinieri  e,  successivamente,   aveva
 respinto  una  istanza  del  ricorrente  volta  alla estensione delle
 disposizioni di cui alla legge n. 121/1981 e del d.P.R.  n.  339/1982
 anche  ai  carabinieri  riconosciuti  non  idonei  permanentemente al
 servizio militare e di istituto.
   Il De Paoli, durante una licenza, si  feriva  in  modo  accidentale
 alla   mano  destra  con  perdita  di  alcune  falangi  del  pollice,
 dell'indice e dell'anulare.
   A    seguito    dell'incidente    l'amministrazione    lo    poneva
 definitivamente  in congedo, avendolo ritenuto la commissione medica,
 inidoneo in modo assoluto ai compiti sia militari che di istituto.
   Il ricorrente produce una perizia balistica volta a confutare,  nel
 primo  ricorso,  la  dichiarata  inidoneita'  all'uso delle armi e di
 conseguenza ai compiti propri della qualifica rivestita.
   Il secondo ricorso invece, lamenta la illegittimita' costituzionale
 dell'art. 36, primo comma e cpv. XX della  legge  n.  121/1981  nella
 parte  in  cui  non  prevede la estensione per l'Arma dei Carabinieri
 della normativa, di cui  al  d.P.R.  n.  339/1982,  che  consente  al
 personale  della  Polizia di Stato, oggetto di lesioni non dipendenti
 da causa di servizio e  dichiarato,  in  conseguenza  delle  suddette
 menomazioni, inidoneo ai compiti di istituto, di transitare nei ruoli
 civili del ministero di appartenenza.
   L'avvocatura   dello  Stato  costituitasi  in  entrambi  i  giudizi
 concludeva per la loro inammissibilita', comunque per la infondatezza
 dei gravami.
   All'udienza di merito la causa passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei due  giudizi
 connessi    soggettivamente    ed   espressione   di   una   sequenza
 amministrativa che ha portato dapprima l'amministrazione  a  ritenere
 del  tutto inidoneo al servizio militare incondizionato il ricorrente
 e, successivamente sulla scorta di  tale  precedente  valutazione  ha
 negato   al   ricorrente   la  possibilita'  prevista  esplicitamente
 dall'art. 36, primo comma e cpv. XX, legge n. 121/1981 e dell'art.  2
 d.P.R;  n. 339/1982 che consente al personale della Polizia di Stato,
 oggetto di lesioni non dipendenti da causa di servizio e  dichiarato,
 in  conseguenza  delle  suddette  menomazioni, inidoneo ai compiti di
 istituto,  di  transitare  nei  ruoli   civili   del   ministero   di
 appartenenza.
    Unica  ragione  opposta  dall'amministrazione  e' costituita dalla
 inapplicabilita' della disciplina prevista all'Arma dei  Carabinieri,
 poiche'   il   citato   art.   2  del  d.P.R.  n.  339  si  riferisce
 esplicitamente alla sola Polizia di Stato.
   Di qui  la  dedotta  eccezione  d'incostituzionalita'  della  norma
 considerata  per  violazione  degli artt. 3, 4, 32, 35, 38 e 97 della
 Costituzione.
   Va premesso che l'art. 2, d.P.R. n. 339/1982  pur  avendo  forma  e
 natura  regolamentare  puo'  essere  oggetto di rinvio alla Corte per
 essere stato emanato in ossequio all'art. 36, legge l aprile 1981, n.
 121, secondo il quale "il Governo della  Repubblica  e'  delegato  ad
 emanare,  entro  dodici  mesi  dall'entrata  in vigore della presente
 legge, uno o piu' decreti aventi  valore  di  legge  ordinaria...  ".
 Comunque  lo  stesso  art.  36  risulterebbe  incostituzionale avendo
 limitato il  beneficio  sopra  ricordato  soltanto  in  relazione  ai
 dipendenti  del|a Polizia di Stato anziche' a tutte le altre forze di
 Polizia.
   Quanto alla rilevanza della questione,  si  espongono  le  seguenti
 considerazioni:
     1)  questo  tribunale,  con  ordinanza  collegiale n. 281/1998 ha
 chiesto la sottoposizione del ricorrente a nuova  visita  medica  per
 valutare   la   funzionalita'  dell'arto  offeso,  in  considerazione
 dell'avvenuto  deposito  di  una  perizia  di  parte   che   riteneva
 conservate  le capacita' di maneggio di arma da fuoco in dotazione al
 militare;
     2) in esito alla predetta ordinanza, e'  stata  riconosciuta  una
 sufficiente  capacita'  di  presa  e  di  utilizzo della mano destra,
 nonche' la capacita' di utilizzazione delle armi  in  dotazione,  ma,
 ciononostante,  la  commissione  medica  ha  stabilito la inidoneita'
 piena del ricorrente quale militare;
     3)  tale  qualita'   e'   considerata   indispensabile   per   il
 mantenimento  in  servizio  del carabiniere poiche' manca nella legge
 relativa  all'Arma  dei  Carabinieri  una  previsione   di   utilizzo
 dell'infortunato ad attivita' esclusivamente sedentarie e d'ufficio;
     4)  l'art.  2,  d.P.R. n. 339/1982 consente al personale di ruolo
 della  Polizia  di  Stato  che  abbia  riportato  un'invalidita'  non
 dipendente  da  causa  di  servizio,  che  non comporti l'inidoneita'
 assoluta dai compiti d'istituto, di essere trasferito a domanda nelle
 corrispondenti qualifiche di altri ruoli della  Polizia  dello  Stato
 ... sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego
 ...;
     5)  l'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 imponeva al governo
 di emanare un decreto legislativo che definisse in maniera  omogenea,
 nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore
 procedure  per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
 forze di polizia anche ad ordinamento militare ai sensi  della  legge
 n. 121/1982;
     6)  l'art.  16  della legge n. 121/1982 qualifica tra le forze di
 polizia l'Arma dei Carabinieri;
     7) infine e' pendente  in  Parlamento  un  disegno  di  legge  di
 iniziativa  governativa  presentato  il 20 ottobre 1998 (n. 5324) che
 all'art.  5 estende all'Arma dei Carabinieri le disposizioni  di  cui
 al   d.P.R.     n.  339/1982  ammettendo  il  transito  del  militare
 infortunato,  nelle  qualifiche  civili  del  personale  civile   del
 Ministero  della  difesa  per  lesioni  dipendenti o meno da causa di
 servizio.
   In tale situazione soltanto l'estensione della disposizione gia' in
 vigore per altra forza di polizia potrebbe rimuovere il provvedimento
 amministrativo che ha determinato la inidoneita' al servizio militare
 ed  ha  obbligato  il  Comando  generale dell'Arma a porre in congedo
 permanente il sig. De Paoli.
   Quanto  al  requisito  della  non  manifesta   infondatezza   della
 questione proposta questo tribunale osserva:
     1)  l'art.  16  della  legge  n. 121/1981 qualifica come forza di
 Polizia, anzi come prima forza di Polizia, l'Arma dei Carabinieri;
     2) cio' significa, secondo il Collegio,  che  il  legislatore  ha
 ritenuto di poter considerare in maniera unitaria, dal punto di vista
 dei   diritti  e  doveri  propri  di  questa  categoria  di  pubblici
 dipendenti tutte le forze di polizia;
     3)  conferme  di  questa  equiparazione  si  possono  individuare
 nell'art.    43 della legge n. 121/1981 che al settimo comma equipara
 gli inquadramenti delle forze di Polizia in base al principi  sanciti
 dalla  legge  n.    312/1980  ed  al diciassettesimo comma stabilisce
 l'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato  con  quelli
 delle altre forze di Polizia;
     4)  la  stessa  Corte  costituzionale, con sentenza n. 277 del 12
 giugno  1991,  ha  afferrmato  la  equipollenza  delle  funzioni  tra
 Carabinieri  e  Polizia  nell'assolvimento  dei  servizi  di Polizia,
 affermando, ai fini del trattamento  retributivo,  "la  equiparazione
 dei  sottufficiali  dei  carabinieri  al  personale  della Polizia di
 Stato,  in  base  alle   funzioni   esercitate,   non   potendo   non
 corrispondere,   a  parita'  di  funzioni,  un  identico  trattamento
 economico";
     5) l'art. 2 della legge delega n. 216/1992 impegnava  il  Governo
 ad  emanare  un  decreto legislativo volto a disciplinare, in maniera
 omogenea, i contenuti del rapporto d'impiego delle forze di  polizia,
 anche ad ordinamento militare;
     6)  l'art.  36, primo comma della legge n. 121/1981, limitando la
 possibilita' del passaggio ai ruoli civili del personale  affetto  da
 infermita' che ne limitino il grado di idoneita' all'assolvimento dei
 servizi  di  polizia,  alla  sola Polizia di Stato determinerebbe una
 disparita' di trattamento con le altre forze di  Polizia  tra  cui  i
 carabinieri  indicate  nell'art.  16  con lesione dei principi di cui
 agli artt. 3 e 97 Cost.
   In particolare la disparita' di  trattamento  esposta  nelle  norme
 sospettate   d'incostituzionalita',  oltre  a  violare  il  principio
 cardine di cui all'art.  3,  Cost.,  rischierebbe  di  provocare  una
 disfunzione  nell'assetto  organizzativo di uffici preposti alla cura
 degli stessi interessi pubblici loro affidati, con lesione  dell'art.
 97   in   relazione   al   buon   andamento   ed  alla  imparzialita'
 dell'amministrazione.
   Infine, trattandosi di lavoratori pubblici preposti alla cura degli
 stessi interessi generali, in relazione quanto- meno  ai  compiti  di
 tutela  dell'ordine  pubblico  e  della repressione e prevenzione dei
 reati, affidati congiuntamente alla polizia  ed  ai  carabinieri,  la
 diversita' di trattamento di ipotesi identiche provocherebbe altresi'
 una  lesione  dei  principi  posti  a  tutela  del lavoro (4, 35 e 36
 Cost.), attraverso una discriminazione che incide negativamente sulla
 tutela della salute, valore assunto  come  fondamentale  nella  Carta
 costituzionale.
   Da  ultimo  va  segnalato  come  analoga  questione  attinente alla
 polizia  penitenziaria  sia  gia'  stata  rimessa  avanti  la   Corte
 costituzionale  con  ordinanza  nn.  156 del t.a.r. Emilia-Romagna 22
 ottobre 1997 in Gazzetta Ufficiale, 1 serie speciale  n.  12  del  25
 marzo 1998.
   In  conclusione  il  tribunale  ritiene  che  sussistano entrambi i
 requisiti   richiesti   dalla   legge   per   affidare   alla   Corte
 costituzionale  il compito di dirimere il dubbio di costituzionalita'
 degli artt. 36, primo comma e cpv. XX, legge n. 121/1981 e  dell'art.
 2  del  d.P.R.  n.  339/1982,  avente  valore  di  legge per espresso
 disposto legislativo, nella parte in cui non prevedono l'applicazione
 della normativa ivi contemplata al personale dei ruoli dell'Arma  dei
 Carabinieri  e/o  limitano  l'applicazione  delle  norme  soltanto al
 personale della Polizia di Stato.
   Le norme infatti potrebbero contrastare con gli artt. 3, 4, 32, 36,
 38 e 97 della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione.
   Conseguentemente, con la presente ordinanza, riunite le  due  cause
 epigrafate,  dovra'  essere  sospesa  ogni  decisione  sulle predette
 controversie e la questione dovra' essere demandata al giudizio della
 Corte costituzionale.