IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 134 e 892/1998 proposti da De Paoli Maurizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Betti ed elettivamente domiciliato in Genova, piazza Portello, 1/5, ricorrente; Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege c/o i suoi uffici in Genova, via Brigate Partigiane, 2, resistente, per l'annullamento: quanto al ricorso rgr. 134/1998: del provvedimento prot. n. SA/1732/Al/mil - commissione medica di II istanza del 29 novembre 1997 che ha giudicato il ricorrente "non idoneo permanentemente al S.m.I. ed al servizio d'istituto nell'Arma dei Carabinieri. quanto al ricorso rgr. 892/1998: del provvedimento prot. n. 18123 del 17 marzo 1998 divisione III, Difeoperai che nega l'applicazione al ricorrente delle disposizioni di cui al d.P.R n. 339/1982 anche ai carabinieri riconosciuti non idonei permanente- mente al servizio militare e di istituto. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata in entrambe le impugnative; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 18 marzo 1999, relatore il consigliere Roberto Pupilella, gli avvocati delle parti costituite; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con due distinti ricorsi regolarmente notificati e depositati il sig. De Paoli, chiedeva l'annullamento degli atti epigrafati con i quali l'amministrazione lo aveva dapprima giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato ed al servizio d'istituto nell'Arma dei Carabinieri e, successivamente, aveva respinto una istanza del ricorrente volta alla estensione delle disposizioni di cui alla legge n. 121/1981 e del d.P.R. n. 339/1982 anche ai carabinieri riconosciuti non idonei permanentemente al servizio militare e di istituto. Il De Paoli, durante una licenza, si feriva in modo accidentale alla mano destra con perdita di alcune falangi del pollice, dell'indice e dell'anulare. A seguito dell'incidente l'amministrazione lo poneva definitivamente in congedo, avendolo ritenuto la commissione medica, inidoneo in modo assoluto ai compiti sia militari che di istituto. Il ricorrente produce una perizia balistica volta a confutare, nel primo ricorso, la dichiarata inidoneita' all'uso delle armi e di conseguenza ai compiti propri della qualifica rivestita. Il secondo ricorso invece, lamenta la illegittimita' costituzionale dell'art. 36, primo comma e cpv. XX della legge n. 121/1981 nella parte in cui non prevede la estensione per l'Arma dei Carabinieri della normativa, di cui al d.P.R. n. 339/1982, che consente al personale della Polizia di Stato, oggetto di lesioni non dipendenti da causa di servizio e dichiarato, in conseguenza delle suddette menomazioni, inidoneo ai compiti di istituto, di transitare nei ruoli civili del ministero di appartenenza. L'avvocatura dello Stato costituitasi in entrambi i giudizi concludeva per la loro inammissibilita', comunque per la infondatezza dei gravami. All'udienza di merito la causa passava in decisione. Motivi della decisione In via preliminare il Collegio dispone la riunione dei due giudizi connessi soggettivamente ed espressione di una sequenza amministrativa che ha portato dapprima l'amministrazione a ritenere del tutto inidoneo al servizio militare incondizionato il ricorrente e, successivamente sulla scorta di tale precedente valutazione ha negato al ricorrente la possibilita' prevista esplicitamente dall'art. 36, primo comma e cpv. XX, legge n. 121/1981 e dell'art. 2 d.P.R; n. 339/1982 che consente al personale della Polizia di Stato, oggetto di lesioni non dipendenti da causa di servizio e dichiarato, in conseguenza delle suddette menomazioni, inidoneo ai compiti di istituto, di transitare nei ruoli civili del ministero di appartenenza. Unica ragione opposta dall'amministrazione e' costituita dalla inapplicabilita' della disciplina prevista all'Arma dei Carabinieri, poiche' il citato art. 2 del d.P.R. n. 339 si riferisce esplicitamente alla sola Polizia di Stato. Di qui la dedotta eccezione d'incostituzionalita' della norma considerata per violazione degli artt. 3, 4, 32, 35, 38 e 97 della Costituzione. Va premesso che l'art. 2, d.P.R. n. 339/1982 pur avendo forma e natura regolamentare puo' essere oggetto di rinvio alla Corte per essere stato emanato in ossequio all'art. 36, legge l aprile 1981, n. 121, secondo il quale "il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria... ". Comunque lo stesso art. 36 risulterebbe incostituzionale avendo limitato il beneficio sopra ricordato soltanto in relazione ai dipendenti del|a Polizia di Stato anziche' a tutte le altre forze di Polizia. Quanto alla rilevanza della questione, si espongono le seguenti considerazioni: 1) questo tribunale, con ordinanza collegiale n. 281/1998 ha chiesto la sottoposizione del ricorrente a nuova visita medica per valutare la funzionalita' dell'arto offeso, in considerazione dell'avvenuto deposito di una perizia di parte che riteneva conservate le capacita' di maneggio di arma da fuoco in dotazione al militare; 2) in esito alla predetta ordinanza, e' stata riconosciuta una sufficiente capacita' di presa e di utilizzo della mano destra, nonche' la capacita' di utilizzazione delle armi in dotazione, ma, ciononostante, la commissione medica ha stabilito la inidoneita' piena del ricorrente quale militare; 3) tale qualita' e' considerata indispensabile per il mantenimento in servizio del carabiniere poiche' manca nella legge relativa all'Arma dei Carabinieri una previsione di utilizzo dell'infortunato ad attivita' esclusivamente sedentarie e d'ufficio; 4) l'art. 2, d.P.R. n. 339/1982 consente al personale di ruolo della Polizia di Stato che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta dai compiti d'istituto, di essere trasferito a domanda nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia dello Stato ... sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego ...; 5) l'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 imponeva al governo di emanare un decreto legislativo che definisse in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia anche ad ordinamento militare ai sensi della legge n. 121/1982; 6) l'art. 16 della legge n. 121/1982 qualifica tra le forze di polizia l'Arma dei Carabinieri; 7) infine e' pendente in Parlamento un disegno di legge di iniziativa governativa presentato il 20 ottobre 1998 (n. 5324) che all'art. 5 estende all'Arma dei Carabinieri le disposizioni di cui al d.P.R. n. 339/1982 ammettendo il transito del militare infortunato, nelle qualifiche civili del personale civile del Ministero della difesa per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio. In tale situazione soltanto l'estensione della disposizione gia' in vigore per altra forza di polizia potrebbe rimuovere il provvedimento amministrativo che ha determinato la inidoneita' al servizio militare ed ha obbligato il Comando generale dell'Arma a porre in congedo permanente il sig. De Paoli. Quanto al requisito della non manifesta infondatezza della questione proposta questo tribunale osserva: 1) l'art. 16 della legge n. 121/1981 qualifica come forza di Polizia, anzi come prima forza di Polizia, l'Arma dei Carabinieri; 2) cio' significa, secondo il Collegio, che il legislatore ha ritenuto di poter considerare in maniera unitaria, dal punto di vista dei diritti e doveri propri di questa categoria di pubblici dipendenti tutte le forze di polizia; 3) conferme di questa equiparazione si possono individuare nell'art. 43 della legge n. 121/1981 che al settimo comma equipara gli inquadramenti delle forze di Polizia in base al principi sanciti dalla legge n. 312/1980 ed al diciassettesimo comma stabilisce l'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di Polizia; 4) la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 277 del 12 giugno 1991, ha afferrmato la equipollenza delle funzioni tra Carabinieri e Polizia nell'assolvimento dei servizi di Polizia, affermando, ai fini del trattamento retributivo, "la equiparazione dei sottufficiali dei carabinieri al personale della Polizia di Stato, in base alle funzioni esercitate, non potendo non corrispondere, a parita' di funzioni, un identico trattamento economico"; 5) l'art. 2 della legge delega n. 216/1992 impegnava il Governo ad emanare un decreto legislativo volto a disciplinare, in maniera omogenea, i contenuti del rapporto d'impiego delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare; 6) l'art. 36, primo comma della legge n. 121/1981, limitando la possibilita' del passaggio ai ruoli civili del personale affetto da infermita' che ne limitino il grado di idoneita' all'assolvimento dei servizi di polizia, alla sola Polizia di Stato determinerebbe una disparita' di trattamento con le altre forze di Polizia tra cui i carabinieri indicate nell'art. 16 con lesione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost. In particolare la disparita' di trattamento esposta nelle norme sospettate d'incostituzionalita', oltre a violare il principio cardine di cui all'art. 3, Cost., rischierebbe di provocare una disfunzione nell'assetto organizzativo di uffici preposti alla cura degli stessi interessi pubblici loro affidati, con lesione dell'art. 97 in relazione al buon andamento ed alla imparzialita' dell'amministrazione. Infine, trattandosi di lavoratori pubblici preposti alla cura degli stessi interessi generali, in relazione quanto- meno ai compiti di tutela dell'ordine pubblico e della repressione e prevenzione dei reati, affidati congiuntamente alla polizia ed ai carabinieri, la diversita' di trattamento di ipotesi identiche provocherebbe altresi' una lesione dei principi posti a tutela del lavoro (4, 35 e 36 Cost.), attraverso una discriminazione che incide negativamente sulla tutela della salute, valore assunto come fondamentale nella Carta costituzionale. Da ultimo va segnalato come analoga questione attinente alla polizia penitenziaria sia gia' stata rimessa avanti la Corte costituzionale con ordinanza nn. 156 del t.a.r. Emilia-Romagna 22 ottobre 1997 in Gazzetta Ufficiale, 1 serie speciale n. 12 del 25 marzo 1998. In conclusione il tribunale ritiene che sussistano entrambi i requisiti richiesti dalla legge per affidare alla Corte costituzionale il compito di dirimere il dubbio di costituzionalita' degli artt. 36, primo comma e cpv. XX, legge n. 121/1981 e dell'art. 2 del d.P.R. n. 339/1982, avente valore di legge per espresso disposto legislativo, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della normativa ivi contemplata al personale dei ruoli dell'Arma dei Carabinieri e/o limitano l'applicazione delle norme soltanto al personale della Polizia di Stato. Le norme infatti potrebbero contrastare con gli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione. Conseguentemente, con la presente ordinanza, riunite le due cause epigrafate, dovra' essere sospesa ogni decisione sulle predette controversie e la questione dovra' essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.