P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 36, primo comma e cpv. XX, legge n. 121/1981 e dell 'art. 2 del d.P.R. n. 339/1982, avente valore di legge per espresso disposto legislativo, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della normativa ivi contemplata al personale dei ruoli dell'Arma dei Carabinieri e/o limitano l'applicazione delle norme soltanto al personale della Polizia di Stato, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 36, 38 e 97 della Costituzione; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo i giudizi in corso; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 marzo 1999. Il presidente: Vivenzio Il consigliere, rel. ed est.: Pupilella 99C0982