P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n.  1,  e  23  della
 legge  11  marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito,
 nel merito e sulle spese, ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione  di  costituzionalita' degli artt. 36, primo
 comma e cpv. XX, legge n. 121/1981 e  dell  'art.  2  del  d.P.R.  n.
 339/1982,  avente  valore di legge per espresso disposto legislativo,
 nella parte in cui non prevedono l'applicazione della  normativa  ivi
 contemplata  al  personale  dei  ruoli  dell'Arma dei Carabinieri e/o
 limitano l'applicazione  delle  norme  soltanto  al  personale  della
 Polizia  di  Stato,  per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 36, 38 e 97
 della Costituzione;
   Dispone  la  immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, sospendendo i giudizi in corso;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Ordina  che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dalla autorita'
 amministrativa.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera  di  consiglio  del  18  marzo
 1999.
                        Il presidente: Vivenzio
                               Il consigliere, rel. ed est.: Pupilella
 99C0982