P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenute le questioni esaminate rilevanti e non manifestamente infondate; Solleva per violazione dell'art. 103, terzo comma Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 37, 223 e 263 del c.p.m.p., in relazione all'art. 151 c.p.m.p., nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare la cognizione dei reati militari, quali la lesione personale, commessi da militari in stato di mancanza alla chiamata; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Torino, il 21 luglio 1999. Il giudice per l'udienza preliminare: Roberti 99C0993