P. Q. M.
   Visto  l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenute le questioni
 esaminate rilevanti e non manifestamente infondate;
   Solleva per violazione dell'art. 103, terzo comma Cost.,  questione
 di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  5,  37, 223 e 263 del
 c.p.m.p., in relazione all'art. 151  c.p.m.p.,  nella  parte  in  cui
 assoggettano  alla  giurisdizione  militare  la  cognizione dei reati
 militari, quali la lesione personale, commessi da militari  in  stato
 di mancanza alla chiamata;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il processo fino all'esito del  giudizio  di  legittimita'
 costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata, a cura della
 cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri,  e
 comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
 della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Torino, il 21 luglio 1999.
             Il giudice per l'udienza preliminare: Roberti
 99C0993