P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 803, primo comma c.c., in relazione agli artt. 3 e 30, terzo comma Cost., nella parte in cui prevede il limite temporale di due anni per l'attribuzione del diritto alla revocazione di donazione, a seguito di riconoscimento di figlio naturale; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, fino alla decisione della suddetta questione. Cosi' deciso in Roma in data 29 marzo 1999. Il giudice: Massa 99C2249