P. Q. M.
   Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Solleva  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 803,
 primo comma c.c., in relazione agli artt. 3 e 30, terzo comma  Cost.,
 nella  parte  in  cui  prevede  il  limite  temporale di due anni per
 l'attribuzione del diritto alla revocazione di donazione,  a  seguito
 di riconoscimento di figlio naturale;
   Dispone   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso, fino  alla  decisione
 della suddetta questione.
   Cosi' deciso in Roma in data 29 marzo 1999.
                           Il giudice: Massa
 99C2249