Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: 1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Locri con l'ordinanza n. 865 del 1998, in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 21, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 16, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Locri con l' ordinanza n. 866 del 1998, in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999. Il cancelliere: Fruscella 99C2274