Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     1)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  21,  primo  comma,  del  regio
 decreto  16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento, del
 concordato  preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e   della
 liquidazione  coatta  amministrativa), sollevata, in riferimento agli
 artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e  35,  primo
 comma,  della Costituzione, dal Tribunale di Locri con l'ordinanza n.
 865 del 1998, in epigrafe;
     2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt. 21, primo comma, del regio
 decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 16, quarto comma, del regio  decreto
 30  dicembre  1923,  n.  3282  (Approvazione  del  testo di legge sul
 gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli artt.  3,  primo
 comma,  24,  primo  comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal
 Tribunale di Locri con l' ordinanza n. 866 del 1998, in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C2274