P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 1 legge n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953, 
    Dichiara non manifestamente infondata e  rilevante  ai  fini  del
giudizio la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19
legge 300/1970, nei sensi di cui in motivazione,  per  contrasto  con
gli artt. 3 e 39, comma 1, Cost.; 
    Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei ministri,  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
        Melfi, 26 novembre 2012 
 
                   Il giudice del lavoro: Sciascia