P. Q. M. Visti gli artt. 1 legge n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953, Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 legge 300/1970, nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 39, comma 1, Cost.; Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Melfi, 26 novembre 2012 Il giudice del lavoro: Sciascia