P. Q. M. Non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui tale disposizione, limitatamente al caso in cui l'imputato sia stato prosciolto a seguito di estinzione del reato per prescrizione, fa decorrere, in assenza di notifica, il termine di 120 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare dalla data di pubblicazione della sentenza, anziche' dalla data in cui l'amministrazione ne abbia avuto notizia; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Cotte costituzionale; ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; ordina alla segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati; sospende il giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013. Il presidente: Orciuolo L'Estensore: Bignami