P. Q. M. 
 
    Non  definitivamente  pronunciando  sul   ricorso   indicato   in
epigrafe, 
    Visto l'art. 23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  dichiara
rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in  riferimento   agli
articoli 3 e 97 della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 ottobre  1992,  n.
449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale  del
Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi
procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15  dicembre
1990, n. 395), nella parte in cui tale disposizione, limitatamente al
caso in cui l'imputato sia stato prosciolto a seguito  di  estinzione
del reato per prescrizione, fa decorrere, in assenza di notifica,  il
termine di 120 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare dalla
data di pubblicazione della sentenza,  anziche'  dalla  data  in  cui
l'amministrazione ne abbia avuto notizia; 
    dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Cotte
costituzionale; 
    ordina alla segreteria di notificare la presente  ordinanza  alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    ordina alla segreteria di comunicare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente  della  Camera
dei deputati; 
    sospende il giudizio. 
    Cosi deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  24
gennaio 2013. 
 
                       Il presidente: Orciuolo 
 
 
                                                 L'Estensore: Bignami