Ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in  carica
(80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale  dello
Stato  (C.F.  80224030587  -  per  il  ricevimento  degli  atti:  fax
06/96514000 e PEC "agsrm@mailcert.avvocaturastato.it"), presso i  cui
Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione Piemonte, in persona  del  Presidente
della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in  Torino,  Piazza
Castello, 165), per la declaratoria di illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte  n.  11  del
25/06/2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  n.  26
del 27  giugno  2013,  recante:  "Disposizioni  in  materia  di  aree
contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno
2009, n. 19." 
    Con la legge 25 giugno  2013,  n.  11,  la  regione  Piemonte  ha
dettato  "Disposizioni  in  materia  di  aree  contigue   alle   aree
protette", introducendo modifiche  alla  legge  regionale  29  giugno
2009, n. 19. 
    In particolare, la legge richiamata,  all'art.  2,  comma  3,  ha
sostituito il comma 2 dell'art. 6 della l.r. n. 19/2009,  prevedendo,
con la nuova formulazione,  che  la  caccia  all'interno  delle  aree
contigue alle  aree  protette  sia  riservata  ai  cacciatori  aventi
diritto  all'accesso  negli  ambiti  territoriali  di  caccia  e  nei
comprensori alpini su cui insiste l'area contigua. 
    La suindicata norma della legge regionale Piemonte n. 11  del  29
giugno 2013 si pone in contrasto con la Costituzione per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    1) Illegittimita' dell'art. art. 2, comma 3, della l.r.  Piemonte
n. 11 del 25 giugno 2013 per violazione dell'art. 117,  comma  terzo,
della Costituzione. 
    La disposizione dell'art. art. 2, comma 3, della 1.r. Piemonte n.
11 del 25 giugno 2013  si  pone  in  evidente  contrasto  con  quanto
previsto dall'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.  394,
secondo cui all'interno delle aree contigue  alle  aree  protette  le
regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in  deroga  al
terzo comma dell'art. 15  della  legge  27  dicembre  1977,  n.  968,
soltanto nella forma della  caccia  controllata,  riservata  ai  soli
residenti  dei  comuni  dell'area  naturale  protetta   e   dell'area
contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso art. 15 della
medesima legge. 
    La Corte costituzionale, con sentenza n. 315/2010, pronunciandosi
su analoga norma della Regione  Liguria,  che  consentiva  la  caccia
nelle cosiddette aree contigue anche ai soggetti non residenti  nelle
succitate aree, ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  per
contrasto con la norma statale richiamata, affermando che l'art.  32,
comma 3, della legge n. 394 del  1991  ha  efficacia  vincolante  nei
confronti della Regione, in quanto le norme concernenti  il  prelievo
venatorio contenute in detta legge  statale  "assumono  la  veste  di
standard  minimi  uniformi,  previsti  dalla  legislazione   statale,
nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in  materia  di
tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  s),
della Costituzione. 
    Con riferimento alla questione in oggetto,  la  Regione  pertanto
non  puo'  prevedere  soglie  inferiori  di  tutela,   mentre   puo',
nell'esercizio di una sua  diversa  potesta'  legislativa,  prevedere
livelli  maggiori,  che  implicano  logicamente  il  rispetto   degli
standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali". 
    La  norma  regionale  oggetto  del  presente   ricorso,   quindi,
ponendosi in contrasto con  la  previsione  contenuta  nell'art.  32,
comma 3, della legge n. 394/1991, viola la competenza esclusiva dello
Stato in materia di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.