P.Q.M. Ritiene quindi di rimettere, d'ufficio, a quest'Ecc.ma Corte, per violazione dei parametri Costituzionali sopraenunciati, la questione di incostituzionalita' che non gli appare manifestamente infondata, per constasto con l'art. 3 Cost. per manifesta irragionevolezza ed arbitrarieta', del combinato disposto dell'art. 5 comma 2° legge 3 aprile 2001 n. 142 e dell'art. 2533 comma 3° CC, nella parte in cui non prevede, in caso di licenziamento del socio lavoratore che si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, ma prevede che «Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo» e che «Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione». La questione prospettata e' rilevante nella presente causa, perche' questo giudice, in caso di accoglimento della questione, dovra' rimettere, ex art. 426 cpc, la causa definitivamente al giudice del lavoro gia' dichiaratosi incompetente. Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incombenti, di cui all'art. 23 legge n. 87/1953. Torino, addi' 17 giugno 2013 Il giudice: Toscano