P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del d.lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, nella parte in cui non prevede che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sia composta da un numero di componenti effettivi e supplenti tali da consentire che, in ipotesi di giudizio di rinvio per effetto di cassazione di una precedente decisione, lo stesso si svolga dinnanzi ad un collegio composto da componenti che non avevano partecipato alla precedente decisione; sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Procuratore Generale presso questa Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e, al contempo, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile dalla Corte suprema di Cassazione, in data 8 febbraio 2013. Il Presidente: Rovelli