P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli  artt.  3,  24  e  111  Cost.,  la  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 17 del d.lgs.C.P.S. n. 233 del  1946,  nella
parte in  cui  non  prevede  che  la  Commissione  centrale  per  gli
esercenti le professioni sanitarie  sia  composta  da  un  numero  di
componenti effettivi e supplenti tali da consentire che,  in  ipotesi
di giudizio di rinvio per effetto di  cassazione  di  una  precedente
decisione, lo stesso si svolga dinnanzi ad un  collegio  composto  da
componenti che non avevano  partecipato  alla  precedente  decisione;
sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli
atti  alla  Corte  costituzionale;  dispone   che,   a   cura   della
cancelleria, la presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in
causa, al  Procuratore  Generale  presso  questa  Corte,  nonche'  al
Presidente del Consiglio dei ministri e, al contempo,  comunicata  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
 
    Cosi' deciso in Roma, nella camera  di  consiglio  della  Seconda
Sezione Civile dalla Corte suprema di Cassazione, in data 8  febbraio
2013. 
 
                       Il Presidente: Rovelli