P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 e 137 Cost., 1 della legge  costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    1)  dichiara  non  manifestamente  infondata,  e  rilevante   nel
presente  giudizio,  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 2-bis, comma 3, legge 24  marzo  2001,  n.  89  (introdotto
dall'art. 55, comma 1, lettera b) decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134),  per  contrasto  con
l'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui  limita  la  misura
dell'indennizzo (liquidabile in favore della parte che  abbia  subito
un danno per la durata irragionevole  del  processo  presupposto)  al
«valore del diritto accertato» senza alcuna ulteriore  specificazione
o limite, comportando in tal modo l'impossibilita'  di  liquidare  in
alcuna misura un'equa riparazione in  favore  della  parte  che,  nel
processo presupposto, sia risultata interamente soccombente; 
    2)  dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento  fino
all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
    3) ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza
sia notificata al ricorrente e al Ministero  della  giustizia  presso
l'Avvocatura distrettuale dello Stato e, con urgenza,  ai  Presidente
del Consiglio dei ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata
ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
          Cosi' deciso in Reggio Calabria, addi' 22 aprile 2013 
 
                  Il consigliere delegato: Sabatini