P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1,
e l'art. 23, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dei commi 774 e 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006, nella parte in cui incidono  sui  giudizi  pendenti  alla  data
della loro entrata in vigore, con riferimento all'art. 6 della CEDU e
dell'art. 1,  del  protocollo  1,  della  Convenzione  medesima,  per
violazione dell'art. 117 Cost., nei sensi di cui in motivazione. 
    Sospende  ogni  ulteriore  pronuncia  e  dispone   la   immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica. 
 
        Cosi' deciso in Palermo, nella Camera  di  consiglio  del  26
settembre 2013. 
 
                        Il Presidente: Cilia 
 
 
                                                 L'estensore: Zingale