P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, nei termini sopra indicati, questione di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui ha modificato l'art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. n. 309/1990, e segnatamente nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000; 2) dell'art. 4-vicies ter, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) n. 6 del medesimo decreto-legge, nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, in via principale sotto il profilo dell'estraneita' delle nuove norme inserite dalla legge di conversione all'oggetto, alle finalita' ed alla ratio, dell'originario decreto-legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessita' ed urgenza; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Vibo Valentia, addi' 5 luglio 2013 Il giudice