P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Solleva nei termini indicati ed argomentati  nella  parte  motiva
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   4-bis   del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272,  introdotto  dalla  legge  di
conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui ha modificato
l'art. 73 del testo unico  sulla  sostanze  stupefacenti  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
segnatamente nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 4  dell'art.
73,  parifica  ai  fini  sanzionatori  le  sostanze  stupefacenti   o
psicotrope di cui alle tabelle II e IV a quelle di cui alle tabelle I
e III previste dal previgente art. 14  e  conseguentemente  eleva  le
sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e
della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 alla pena  della  reclusione
da sei a venti anni e della multa da  curo  26.000  a  curo  260.000,
nonche', per estensione, dell'art. 4-vicies-ter, comma 2, lettera a),
e comma 3, lettera a), numero 6), del medesimo  decreto-legge,  nella
parte in cui  sostituisce  gli  artioli  13  e  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,  unificando  le  tabelle
che  identificano  le  sostanze  stupefacenti,  ed   in   particolare
includendo la cannabis  ed  i  suoi  prodotti  nella  prima  di  tali
tabelle, per denunciato contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost.: 
    in via principale, sotto il profilo della estraneita' delle norme
inserite dalla legge di conversione all'oggetto,  alle  finalita'  ed
alla ratio del decreto-legge; 
    in  via  subordinata,  sotto  il  profilo   della   carenza   del
presupposto del caso straordinario di necessita' e urgenza; 
    in  via  ulteriormente  subordinata,   per   vulnerazione   delle
prerogative del Presidente della Repubblica in punto di esercizio del
potere di rinvio; 
    Nonche', ulteriormente e concorrentemente, previo, se  del  caso,
promuovimento, da parte di codesta Ecc.ma Corte costituzionale, quale
organo  giurisdizionale  avverso  le  cui  decisione  non   possibile
proporre gravame di diritto interno, di questione pregiudiziale  alla
Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi  dell'art.  267  TUE,
con gli articoli 11 e 117, comma 1, Cost.: 
    in via principale, sotto il profilo del preliminare contrasto con
le previsioni dell'art. 4, paragrafo 1 e  paragrafo  2,  lettera  b),
prima parte, della decisione-quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio del
25 ottobre 2004,  in  relazione  alla  necessita'  del  rispetto  dei
criteri di «effettivita',  proporzionalita'  e  dissuasivita'»  della
pena, con conseguente necessita' di graduazione della pena quando «il
reato o implica la fornitura degli stupefacenti piu' dannosi  per  la
salute, oppure  ha  determinato  gravi  danni  alla  salute  di  piu'
persone»; 
    in via subordinata, sotto il profilo  del  preliminare  contrasto
con il principio di proporzionalita' della pena codificato  nell'art.
49,  comma  3,  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea, avente «lo stesso valore giuridico dei  trattati»  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, TUE; 
    in  via  ulteriormente  subordinata,  sotto  il   profilo   della
violazione del principio  di  leale  collaborazione.  tra  gli  Stati
membri e l'Unione europea codificato nell'art. 4, comma 3,  TUE,  per
avere l'Italia, con la legge di conversione 21 febbraio 2006, n.  49,
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272,  innovato  la  previgente
disciplina penale delle sostanze stupefacenti, conforme  all'art.  4,
paragrafo  1  e  paragrafo  2,  lettera  h),   prima   parte,   della
decisione-quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio del 25  ottobre  2004,
rendendola difforme dal predetto articolo, in pendenza del termine di
recepimento della decisione-quadro; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone che, a cura della Cancelleria: 
    gli   atti   siano   immediatamente    trasmessi    alla    Corte
costituzionale; 
    la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del  Coniglio
dei ministri; 
    la presente ordinanza sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento, 
dando atto che la comunicazione in udienza al Pubblico  ministero  ed
ai difensori equivale, per loro, a notificazione. 
    Milano, 28 novembre 2013 
 
            Il Giudice dell'udienza preliminare: Salemme