P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva nei termini indicati ed argomentati nella parte motiva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui ha modificato l'art. 73 del testo unico sulla sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e segnatamente nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV a quelle di cui alle tabelle I e III previste dal previgente art. 14 e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 alla pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da curo 26.000 a curo 260.000, nonche', per estensione, dell'art. 4-vicies-ter, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), numero 6), del medesimo decreto-legge, nella parte in cui sostituisce gli artioli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis ed i suoi prodotti nella prima di tali tabelle, per denunciato contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost.: in via principale, sotto il profilo della estraneita' delle norme inserite dalla legge di conversione all'oggetto, alle finalita' ed alla ratio del decreto-legge; in via subordinata, sotto il profilo della carenza del presupposto del caso straordinario di necessita' e urgenza; in via ulteriormente subordinata, per vulnerazione delle prerogative del Presidente della Repubblica in punto di esercizio del potere di rinvio; Nonche', ulteriormente e concorrentemente, previo, se del caso, promuovimento, da parte di codesta Ecc.ma Corte costituzionale, quale organo giurisdizionale avverso le cui decisione non possibile proporre gravame di diritto interno, di questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TUE, con gli articoli 11 e 117, comma 1, Cost.: in via principale, sotto il profilo del preliminare contrasto con le previsioni dell'art. 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), prima parte, della decisione-quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004, in relazione alla necessita' del rispetto dei criteri di «effettivita', proporzionalita' e dissuasivita'» della pena, con conseguente necessita' di graduazione della pena quando «il reato o implica la fornitura degli stupefacenti piu' dannosi per la salute, oppure ha determinato gravi danni alla salute di piu' persone»; in via subordinata, sotto il profilo del preliminare contrasto con il principio di proporzionalita' della pena codificato nell'art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, avente «lo stesso valore giuridico dei trattati» ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUE; in via ulteriormente subordinata, sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione. tra gli Stati membri e l'Unione europea codificato nell'art. 4, comma 3, TUE, per avere l'Italia, con la legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, innovato la previgente disciplina penale delle sostanze stupefacenti, conforme all'art. 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera h), prima parte, della decisione-quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004, rendendola difforme dal predetto articolo, in pendenza del termine di recepimento della decisione-quadro; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della Cancelleria: gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Coniglio dei ministri; la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, dando atto che la comunicazione in udienza al Pubblico ministero ed ai difensori equivale, per loro, a notificazione. Milano, 28 novembre 2013 Il Giudice dell'udienza preliminare: Salemme