P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 legge cost. 9.2.1948 n. 1 e 23
legge 11.3.1953 n. 87, 
    Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante  nel  presente
giudizio,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
2-bis, comma 3, legge 24.3.2001 nr. 89 (introdotto dall'art.  55  co.
1° lett. b) D.L. 22.6.2012 nr. 83, convertito con legge 7.8.2012  nr.
134), per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, nella parte in
cui limita la misura dell'indennizzo  (liquidabile  in  favore  della
parte che abbia subito un  danno  per  la  durata  irragionevole  del
processo presupposto) al "valore del diritto accertato" senza  alcuna
ulteriore  specificazione  o  limite,   comportando   in   tal   modo
l'impossibilita' di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in
favore della parte  che,  nel  processo  presupposto,  sia  risultata
interamente soccombente; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento  fino
all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al  ricorrente  e  al  Ministero  della  Giustizia  presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, con urgenza,  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Reggio Calabria, 24 ottobre 2013 
 
                         Il Giudice: Mangano