P. Q .M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1 legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 93, commi 1 e 2 della legge della Provincia di Trento 7 agosto 2006, n. 5, nella parte in cui - violazione degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 23 giugno 1999 ha dato attuazione - consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze - annuali secondo l'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999, annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale secondo l'art. 93, comma 2, L.P. 5/2006 - in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, cosi' da configurare la possibilita' dell'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato senza che a detta possibilita' si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende in parte qua il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al presidente del Consiglio dei Ministri ed al presidente della Provincia Autonoma di Trento, nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento ed al presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Cosi' deciso in Trento, in data 3 dicembre 2013 Il Giudice: Flaim