P.Q.M. Letti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 8°, del d.lgs. n. 23/2011, per violazione dell'art. 42 Cost. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati. Dispone che, all'esito, l'ordinanza sia trasmessa alla Corte Costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Sospende il giudizio. Napoli, 13 novembre 2013 Il g.u.: Caiazzo