P.Q.M. 
 
    Letti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 della legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, e art. 23 della legge  costituzionale  11  marzo
1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma  8°,  del  d.lgs.  n.
23/2011, per violazione dell'art. 42 Cost. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle  parti,  al
Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente  del
Senato e al Presidente della Camera dei Deputati. 
    Dispone che, all'esito,  l'ordinanza  sia  trasmessa  alla  Corte
Costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute notificazioni e comunicazioni prescritte nell'art. 23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Sospende il giudizio. 
        Napoli, 13 novembre 2013 
 
                          Il g.u.: Caiazzo