P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, 
    Solleva nei termini dianzi indicati,  questione  di  legittimita'
costituzionale: 
    a) dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre  2005,  n.  272,
introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n.  49,  nella
parte in cui ha modificato l'art. 73 del testo unico  sulla  sostanze
stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e  segnatamente
nella parte in cui: 
        - sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73,  parifica  ai  fini
sanzionatori le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alle
tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui  alle
tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni  per  le  prime
dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa  da  euro
5.164 ad curo 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni  e
della multa da euro 26.000 a euro 260.000; 
        - sostituendo il comma  5  dell'art.  73,  parifica  ai  fini
sanzionatori le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui  alle
tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui  alle
tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni  per  le  prime
dalla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della  multa
da euro 1.032 ad euro 10.329 a quella della reclusione da uno  a  sei
anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000 
    b) dell'art. 4-vicies-ter comma 2, lett. a) e comma 3,  lett.  a)
n. 6, del medesimo decreto-legge, nella parte in cui sostituisce  gli
artt. 13 e 14 del d.P.R. 309 del  1990,  unificando  le  tabelle  che
identificano le sostanze stupefacenti, ed in  particolare  includendo
la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle, 
    in  riferimento  all'art.  77,  secondo  comma,  Cost.,  in   via
principale, sotto il profilo  della  estraneita'  delle  nuove  norme
inserite dalla legge di, conversione all'oggetto, alle  finalita'  ed
alla ratio dell'originale decreto-legge e, in via subordinata,  sotto
il  profilo  della  evidente  carenza  del   presupposto   del   caso
straordinario di necessita' e urgenza; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone che, a cura della Cancelleria, 
        gli  atti   siano   immediatamente   trasmessi   alla   Corte
costituzionale; 
        la  presente  ordinanza  sia  notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri; 
        la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle  due
Camere del Parlamento, 
    Da' atto che la comunicazione, nell'odierna udienza, al  Pubblico
Ministero ed al Difensore vale quale notificazione. 
        Milano, 11 dicembre 2013 
 
                        Il giudice: Grisolia