P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, Solleva nei termini dianzi indicati, questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n. 49, nella parte in cui ha modificato l'art. 73 del testo unico sulla sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e segnatamente nella parte in cui: - sostituendo i commi 1 e 4 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad curo 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000; - sostituendo il comma 5 dell'art. 73, parifica ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 ad euro 10.329 a quella della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000 b) dell'art. 4-vicies-ter comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) n. 6, del medesimo decreto-legge, nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309 del 1990, unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, ed in particolare includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., in via principale, sotto il profilo della estraneita' delle nuove norme inserite dalla legge di, conversione all'oggetto, alle finalita' ed alla ratio dell'originale decreto-legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessita' e urgenza; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri; la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, Da' atto che la comunicazione, nell'odierna udienza, al Pubblico Ministero ed al Difensore vale quale notificazione. Milano, 11 dicembre 2013 Il giudice: Grisolia