P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 e 137 Cost., 1 della Legge Cost. 9.2.1948  n.
1 e 23 della legge 11.3.1953 n. 87; 
    1)  dichiara  non  manifestamente  infondata,  e  rilevante   nei
presente  giudizio,  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 2 -  bis,  comma  3,  legge  24.3.2001  n.  89  (introdotto
dall'art. 55 co. 1 lett. b) D.L. 22.6.2012  nr.  83,  convertito  con
legge  7.8.2012  n.  134),  per  contrasto  con  l'art.   117   della
Costituzione, nella parte in cui  limita  la  misura  dell'indennizzo
(liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno  per  la
durata irragionevole dei processo presupposto) al "valore dei diritto
accertato"  senza   alcuna   ulteriore   specificazione   o   limite,
comportando in tal  modo  l'impossibilita'  di  liquidare  in  alcuna
misura un'equa riparazione in favore della parte  che,  nel  processo
presupposto, sia risultata interamente soccombente; 
    2)  dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
Costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento  fino
all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
    3) ordina che, a cura della Cancelleria,  la  presente  ordinanza
sia notificata ai ricorrente e al Ministero  della  Giustizia  presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato e, con urgenza,  ai  Presidente
dei Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Reggio Calabria, addi' 23 settembre 2013 
 
                 Il Consigliere Delegato: Sabatini